PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, anche nel rispetto di quanto stabilito nel titolo V della parte seconda della Costituzione, si prefigge il fine di:

          a) valorizzare i piccoli comuni, attraverso sostegni e agevolazioni alle attività di carattere economico, sociale e culturale svolte nel loro territorio, nonché mediante l'ottimizzazione e l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, in modo da favorire anche la scelta della residenza o dimora abituale in tali comuni;

          b) valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, rurale e storico dei piccoli comuni, in modo da favorire anche l'afflusso turistico in tali comuni.

      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione e dei rispettivi statuti, anche speciali, possono definire ulteriori interventi, oltre a quelli previsti nella presente legge, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PICCOLI COMUNI

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, sono considerati piccoli comuni tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

 

Pag. 4

Art. 3.
(Disposizioni concernenti i piccoli comuni).

      1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, anche in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite le associazioni rappresentative a livello regionale degli enti locali, promuovono iniziative per favorire l'esercizio in forma associata o consorziata dei servizi locali da parte dei piccoli comuni, anche mediante la costituzione di società di diritto privato a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 33 e del titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      2. I piccoli comuni adottano con cadenza triennale piani di opere e interventi al fine di assicurare, anche mediante accordi e intese con altri comuni, lo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni medesimi, anche sotto il profilo delle infrastrutture e dei servizi, anche telematici, e della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, monumentale ed artistico, d'intesa con gli enti eventualmente competenti in materia, se del caso individuando risorse allo scopo disponibili tramite finanziamenti regionali, nazionali o comunitari e attivando tempestivamente tutte le procedure per avvalersene.
      3. Nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente oppure, ove ciò non sia possibile, al responsabile del servizio competente per il lavoro da realizzare. Sono fatti salvi gli eventuali poteri di supervisione, controllo e indirizzo degli organi di governo, nei limiti di cui all'articolo 107 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quanto previsto dall'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 97, comma 4, lettera d), del

 

Pag. 5

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
      4. I piccoli comuni non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

          a) articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente ai lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro;

          b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

          c) articolo 7, comma 8, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente agli appalti di importo pari od inferiore a 500.000 euro.

      5. Al fine di ottimizzare l'efficienza ed economicità, nei piccoli comuni, dei sistemi di pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dei servizi pubblici, possono essere stipulate apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, anche privati, per l'utilizzo delle reti telematiche presenti sul territorio da questi gestite per analoghi scopi, ai fini dell'incasso e del trasferimento dei relativi importi.
      6. I piccoli comuni, singolarmente o collettivamente, e le unioni di piccoli comuni possono stipulare con le rappresentanze anche locali delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, convenzioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e al recupero di beni culturali, storici, monumentali, artistici e librari detenuti da tali rappresentanze.
      7. I piccoli comuni possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie in disuso o comunque degli edifici nella disponibilità di società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa non più utilizzati o sotto utilizzati, anche a seguito dei processi di automatizzazione dei sistemi ferroviari, nonché intese con ANAS Spa finalizzate al recupero delle case

 

Pag. 6

cantoniere, al fine di adibire tali strutture a sedi, anche stagionali, di promozione dei prodotti tipici locali o a sedi di associazioni culturali oppure di biblioteche o comunque nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
      8. L'aliquota IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sui corrispettivi per l'esecuzione di opere pubbliche nei territori dei piccoli comuni è ridotta al 4 per cento sino a tutto l'anno 2012.
      9. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , può essere devoluta dal contribuente anche al proprio comune di residenza ove di popolazione pari od inferiore a 5.000 abitanti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento volto a rendere effettivo l'esercizio di tale facoltà.
      10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i piccoli comuni sono esonerati dal rispetto delle regole del patto di stabilità interno, come definite dai commi da 139 a 150 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
      11. Ai piccoli comuni non si applicano, ai fini dell'assunzione del personale, l'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 241, volto a definire criteri e limiti in materia. Ai piccoli comuni non si applicano, inoltre, la riduzione delle spese di personale per gli anni 2006, 2007 e 2008 prevista dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le altre disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese, ove dalla loro attuazione derivi per l'ente locale l'impossibilità oggettiva, da documentare per iscritto, di
 

Pag. 7

provvedere efficacemente all'espletamento dell'attività cui la spesa si riferisce.
      12. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

      «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune».

      13. I piccoli comuni sono esonerati dal pagamento delle spese di verifica dei pesi pubblici di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182.
      14. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce triennalmente un'intesa volta a promuovere sull'intero territorio nazionale l'attuazione delle politiche di incentivazione previste dalla presente legge.

Art. 4.
(Attività e servizi).

      1. Per assicurare una crescita e uno sviluppo equilibrato dei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali contribuiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici essenziali, eventualmente concorrendo alle spese relative all'organizzazione e alla gestione di tali servizi.
      2. Ai fini della presente legge, si considerano servizi pubblici essenziali tutti i servizi di interesse pubblico rivolti alla collettività necessari per assicurare standard qualitativi di vita minimi e inderogabili, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli in materia di trasporto

 

Pag. 8

pubblico, scuola primaria, distribuzione dell'acqua potabile, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, distribuzione del gas metano, fornitura di energia elettrica, telefonia, servizi postali e bancari, farmacie, medico di base, guardia medica, pediatra, assistenza geriatrica, ambulanza, presidio ospedaliero.
      3. Ai fini di cui al comma 1, possono essere istituiti presso i piccoli comuni, anche mediante apposite convenzioni tra i soggetti responsabili dei servizi di cui al medesimo comma ed eventualmente altri soggetti esercenti servizi di pubblico interesse, anche non essenziali, centri polifunzionali deputati all'erogazione di tali servizi, anche ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e anche in modo da sfruttare economie di spesa e incentivare la fruizione dei suddetti servizi da parte della collettività.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti tipici locali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce, d'intesa con i piccoli comuni, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione, la pubblicizzazione e la commercializzazione, anche in via telematica, dei prodotti tipici locali dei piccoli comuni, anche associati.
      2. Il Ministero delle comunicazioni adotta tutte le iniziative necessarie a garantire adeguata attenzione, da parte del concessionario del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, alle peculiarità storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche, sociali, culturali, economiche, artigianali ed enogastronomiche dei piccoli comuni, anche al fine di promuovere l'afflusso turistico in tali comuni.
      3. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono esporre al pubblico e vendere i propri prodotti, anche in deroga alle disposizioni

 

Pag. 9

vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.
      4. I piccoli comuni possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.
(Scuola).

      1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per assicurare la permanenza in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni per i quali siano previsti la chiusura e l'accorpamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, eventualmente anche mediante il ricorso a forme di teleinsegnamento o tramite la conversione totale o parziale delle strutture in centri polifunzionali ai sensi dell'articolo 4.
      2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni, personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e a condizione che l'amministrazione non più le utilizzi. Le cessioni non sono assoggettabili alle imposte previste dalla normativa vigente in materia di donazioni.

Art. 7.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

      1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione o ente locale

 

Pag. 10

può disporre incentivi finanziari di durata annuale, rinnovabili per un massimo di dieci anni consecutivi, a favore di coloro che trasferiscano la propria residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.
      2. Tali incentivi possono essere concessi anche sotto forma di agevolazioni fiscali e tributarie nelle materie di rispettiva competenza o di canoni o prezzi ridotti per la fruizione di servizi di pubblico interesse, se del caso mediante apposite convenzioni con i soggetti esercenti tali servizi.
      3. Gli incentivi sono revocati immediatamente ove cessino i presupposti di cui al comma 1 ed è fatta salva la possibilità dell'ente di procedere al loro recupero in proporzione al periodo di effettiva sussistenza dei detti presupposti, con maggiorazione di interessi legali, anche tramite ruolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      4. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a soggetti già residenti nei piccoli comuni che adottino e portino a termine iniziative di recupero edilizio di edifici, diversi da quelli di residenza, dimora o domicilio, siti nei comuni stessi e di loro proprietà oppure che avviino in tali comuni un'attività economica.

Art. 8.
(Finanziamenti).

      1. Per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre in favore dei piccoli comuni finanziamenti e contributi, da erogare previa conclusione, ad opera rispettivamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e della Giunta regionale, di apposita intesa con i piccoli comuni che ne facciano richiesta e con le

 

Pag. 11

associazioni rappresentative dei comuni, di una graduatoria da predisporsi con cadenza biennale sulla base dei parametri orientativi di disagio di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 9.
(Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia).

      1. Il comma 5 dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci), delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare».

      2. Il comma 4 dell'articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci, l'Uncem e l'Anpci, designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni».

      3. Il comma 2 dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni

 

Pag. 12

sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi, con l'Uncem e con l'Anpci, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

      4. Il comma 1 dell'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, dell'Anpci, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

      5. I commi 1 e 2 dell'articolo 271 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci, possono con apposita deliberazione, da adottare dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
      2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti

 

Pag. 13

distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate».
      6. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono sostituiti dai seguenti:

      «2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della salute, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il Presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI, quattro sindaci designati dall'ANPCI tra i sindaci di piccoli comuni e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
      3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM o dell'ANPCI».

      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta le disposizioni regolamentari necessarie a garantire l'adeguata ed effettiva partecipazione dell'Associazione nazionale

 

Pag. 14

dei piccoli comuni d'Italia alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 10.
(Terzo mandato).

      1. Relativamente ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11.
(Presentazione delle candidature in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti).

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».

      2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.